IVA
08 Ottobre 2018
Come noto, l’art. 72 del decreto IVA estende ai fini IVA le agevolazioni fiscali contenute nei trattati e negli accordi internazionali in materia di imposte sulla cifra d’affari. Corollario di tale norma è l’art. 41 D.P.R. 601/1973, secondo cui “continuano ad applicarsi le esenzioni e agevolazioni previste dagli accordi internazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi relative ad enti e organismi internazionali”.
Peraltro, già la Direttiva IVA disponeva l’esenzione dall’IVA per gli acquisti effettuati dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari e dagli Organismi internazionali riconosciuti.
In relazione alla detassazione a favore di sedi e rappresentanti diplomatici e consolari, nonché del personale amministrativo di cui all’art. 72, lett. a), a condizioni di reciprocità, è sorto il dubbio che destinatari dell’agevolazione sono non già gli uffici diplomatici e consolari dello Stato Italiano (dislocati all’estero), ma quelli degli Stati esteri dislocati in Italia.
In tale ipotesi, i fornitori italiani di uno dei soggetti menzionati nell’art. 72 dovrebbero applicare le ordinarie regole in materia di territorialità e, quindi, applicare l’IVA sulle cessioni di beni e sulla gran parte delle prestazioni di servizi. Alla base del dubbio, probabilmente, la prassi contenuta nella circolare 78/1998 del Ministero delle Finanze. In tale occasione, l’Amministrazione Finanziaria identificò la ratio della norma con l’esigenza di evitare che venisse applicata l’imposta sugli acquisti effettuati dagli uffici diplomatici e consolari, aventi natura giuridica di soggetti privati, in Stati membri diversi da quello in cui hanno la propria sede.
La circolare potrebbe indurre a ritenere che le rappresentanze italiane, dislocate in altri Paesi, non potessero richiedere la detassazione, mancando il presupposto della sede in altri Stati membri, o che la norma non si applicasse agli acquisti dei rappresentanti diplomatici e consolari e del personale tecnico-amministrativo.
La questione è stata recentemente portata alla luce mediante l’interpello n. 16, cui l’Agenzia ha dato risposta il 28.09.2018.
Ebbene, l’Agenzia ricorda che già con circolare 1.08.2002, n. 62/E era stato chiarito che il beneficio si applica anche ai rappresentanti diplomatici e consolari della Repubblica Italiana, accreditati presso altri Stati membri dell’Unione europea o presso Organismi internazionali ivi situati, nonché al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le Rappresentanze e gli enti in questione. Resta fermo l’onere di presentare il certificato di esenzione debitamente vistato dalle competenti autorità dello Stato membro ospitante.