Imposte dirette
03 Giugno 2021
L'Agenzia interviene sul cashback distinguendo le forme non tassate che costituiscono sconti indiretti e le forme che incentivano comportamenti specifici, tipo “Porta un amico”. In questo caso, ci sarebbe l'obbligo dichiarativo.
Le forme di promozione commerciale che si alternano in Italia e all’estero sono molteplici.
Ultimamente abbiamo imparato a conoscere il cashback, strumento ampiamente utilizzato nei sistemi di pagamento da emittenti di carte di pagamento e altri servizi di pagamento (tipo Satispay) per incentivare l’utilizzo dei propri circuiti. Ma è lo Stato, in questo momento, lo sponsor più grande del cashback. Il cashback di Stato premia l’utilizzo dei circuiti tracciabili con la finalità del tutto peculiare di arginare l’evasione.
Così, con l’ampliarsi delle iniziative, in molti hanno cominciato a chiedersi se i proventi del cashback debbano finire in dichiarazione dei redditi. La domanda non è peregrina, per il cashback di Stato il legislatore si è preoccupato di sancire (nel comma 1097 della scorsa finanziaria) che i rimborsi per il cashback di Stato non sono tassati.
A questo punto l’Agenzia delle Entrate ha, finalmente, deciso di rendere pubbliche (risposta all’interpello 338/2021) alcune linee guida.
È stata evidenziata una ripartizione tra forme di cashback assimilabili a sconti indiretti e forme assimilabili a prestazioni remunerate.
La prima categoria riguarda le ipotesi in cui il cashback matura a favore dell’acquirente contestualmente all’acquisto, anche se riconosciuto dopo qualche tempo e/o da un soggetto diverso. In altre occasioni l’Agenzia delle Entrate ha meglio specificato che l’acquisto deve essere personale, quindi non a favore di aziende, e volontario.
Per il cashback rientrante in questa categoria non nasce il presupposto impositivo e non ci sono obblighi fiscali.
Al contrario, nel caso di remunerazioni concesse all’acquirente per attività ulteriori, tipo “porta un amico” (e aggiungiamo bonus di benvenuto, registrazioni a newsletter, servizi, ecc.), l’Agenzia delle Entrate ritiene che si verifichi il presupposto impositivo e che quindi la transazione sia tassata. L’Agenzia delle Entrate aggiunge, anche, che la categoria reddituale è quella dei redditi diversi, per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o obblighi di fare, non fare e permettere (in precedenza si era ipotizzato di considerare il beneficiario alla stregua dei procacciatori).
Quindi, attenzione a “portare un amico”, va bene che si può ottenere qualche beneficio, ma si rischia di dover compilare, in relazione a ciò, la dichiarazione dei redditi e di collezionare varie CU.