Imposte dirette
24 Luglio 2024
Per i giudici della Suprema Corte il discrimine decisivo ai fini dell'imposizione fiscale è la verifica della natura strumentale (per natura) o meno del bene.
Con la pubblicazione della sentenza 19.06.2024 n. 16946, la Corte di Cassazione torna a discutere del regime applicabile alla cessione di un fabbricato in corso di ristrutturazione catastalmente classificato F/4. Oggetto della controversia è l’avviso di liquidazione con cui il Fisco ha assoggettato a maggiori imposte “proporzionali” ipotecarie (pari al 3%) e catastali (pari all’1%), in luogo delle misure “fisse” versate dalla società, la vendita di 5 unità immobiliari censite nella categoria F/4 (immobili in corso di definizione); l’Amministrazione ha applicato il trattamento previsto dal precedente accatastamento dei beni (categoria C e D), riservato agli immobili strumentali per natura.
In tale direzione anche la Commissione tributaria regionale la quale, rigettando l’appello del contribuente, ha sostenuto che le unità immobiliari in esame erano parte di un “…complesso edilizio classificato in F4 – immobili in corso di definizione adibito ad albergo e classificato in categoria catastale C e D – e non in F3 immobili in corsi di costruzione”,considerando, quindi, corretta la classificazione dell’immobile …” secondo la categoria catastale di appartenenza vigente al momento della cessione.