IVA
11 Settembre 2024
Liquidazione Iva di agosto dei produttori agricoli in regime speciale per l’agricoltura con dubbi per le cessioni di cavalli vivi destinati ad usi diversi da quelli alimentari soggette alla nuova aliquota introdotta dal Decreto omnibus.
La nuova aliquota Iva “per destinazione” introdotta, con decorrenza 10.08.2024, dal D.L. 9.08.2024, n. 113 (decreto Omnibus) per le cessioni di cavalli vivi destinati ad usi diversi da quelli alimentari che avvengono entro 18 mesi dalla nascita è fonte di dubbi per la liquidazione dell’imposta per i produttori agricoli che operano in regime Iva speciale per l’agricoltura ex art. 34 D.P.R. 633/1972.
Per tali cessioni, infatti, soggette all’aliquota del 5%, misura introdotta quale forma di aiuto alla filiera equina in luogo di quella (10%) ordinariamente applicabile alle cessioni dei cavalli in genere di età superiore e con destinazione ad usi alimentari, non è stata prevista una specifica percentuale di compensazione da utilizzare nella liquidazione periodica e annuale da parte degli allevatori.
Ma andiamo con ordine.
La nuova aliquota è stata introdotta intervenendo sulla Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/1972 con l’aggiunta del n. 1-octies dedicato alle predette cessioni per le quali si rendono necessarie le precisazioni che essa è applicabile ai soli cavalli e non anche agli altri equini (es.: asini, muli) di cui alla Tabella A, Parte III, n. 1, e che devono sussistere entrambe le condizioni: età e destinazione degli animali da evidenziare nella documentazione (contratti, DDT e fattura) al fine di “giustificare” l’applicazione dell’aliquota ridotta.