IVA

17 Gennaio 2025

Cessioni di beni mobili “estero su estero”

Implicazioni Iva e contabili per le imprese italiane, dalla fase di acquisto alla vendita. Analisi dell'art. 7-bis D.P.R. 633/1972 e le implicazioni per le operazioni internazionali.

Le operazioni commerciali che si svolgono interamente al di fuori del territorio italiano, definite “estero su estero”, presentano peculiarità specifiche in materia di Iva. In particolare, sorge spesso il dubbio se, in questi casi, sia applicabile il meccanismo del reverse charge, disciplinato dall’art. 17 D.P.R. 633/1972.

L’art. 17 D.P.R. 633/1972 disciplina il debitore d’imposta e il meccanismo del reverse charge, ma è fondamentale comprendere quando queste disposizioni non si applicano alle operazioni “estero su estero”. In particolare, il comma 2 stabilisce che il reverse charge si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi “effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti verso soggetti passivi italiani”. Pertanto, il presupposto fondamentale per l’applicazione di questo meccanismo è la territorialità dell’operazione, ovvero il fatto che la cessione o la prestazione si svolga in Italia.

La chiave per le operazioni internazionali “estero su estero” – L’art. 7-bis D.P.R. 633/1972 è la norma cardine per comprendere il trattamento Iva delle operazioni “estero su estero”. Questo articolo stabilisce che le cessioni di beni che “non sono mai stati presenti nel territorio italiano” sono fuori dal campo di applicazione dell’Iva italiana. Le cessioni di beni sono territorialmente rilevanti in Italia solo se i beni “esistono nel territorio dello Stato” e, quindi, la presenza fisica del bene è elemento determinante per l’applicazione dell’Iva italiana.

Esempio pratico – Si ipotizzi un’azienda italiana che acquista un’autovettura nel Regno Unito e la rivende immediatamente a un cliente locale “soggetto passivo in UK o similare”, senza mai immatricolare il veicolo in Italia. In questo caso, l’operazione è interamente svolta nel Regno Unito e non ha alcun collegamento territoriale con l’Italia (art. 7-bis D.P.R. 633/1972).

Documentazione e registrazioni della fase di acquisto e successiva rivendita

Fase di acquisto:

– registrazione invoice UK in contabilità generale senza transito nei registri Iva (Co.Ge.);

– nessuna autofattura ai sensi dell’art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972 (ex. art. 7-bis D.P.R. 633/1972).

Fase di successiva rivendita sempre in UK a cliente soggetto passivo nel Regno Unito:

– fattura. La fattura emessa da ITA per la vendita dell’autovettura dovrà riportare il codice natura N2.1, indicando esplicitamente che l’operazione è “non soggetta” ai sensi dell’art. 7-bis;

– registrazioni. L’operazione dovrà essere registrata nel registro delle fatture emesse, nel rigo VP2 della liquidazione periodica Iva e nell’apposito rigo della dichiarazione annuale Iva (rigo VE34). Se non si emette fattura elettronica, sarà necessario comunicare l’operazione nell’esterometro.

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