Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
01 Ottobre 2024
Una risposta a question time alla Camera boccia la proposta di una riapertura mirata dei termini per chi ha commesso piccoli errori nelle comunicazioni di cessione dei crediti collegati ai bonus casa.
Nel corso del question time del 26.09.2024 presentato in Commissione Finanze alla Camera, il Ministero dell’Economia si è definitivamente pronunciato sulla questione relativa alle correzioni fuori tempo massimo delle comunicazioni di cessione inviate entro il termine del 4.04.2024 e contenenti piccoli errori da correggere.
In occasione della conversione in legge del D.L. 9.08.2024 n. 113 (c.d. “Decreto Ominibus”), i Commercialisti avevano richiesto la possibilità di correggere gli errori commessi in sede di compilazione e presentazione all’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni di sconto o cessione (ex art. 121, c. 1, lett. a-b) D.L. 34/2020, il cui termine ultimo di presentazione è scaduto il 4.04.2024, con esclusione dei soli errori che hanno comportato la comunicazione e il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare minore rispetto a quello che sarebbe stato spettante. In particolare, in questo modo:
– non si sarebbe appesantito il monte dei crediti d’imposta riconosciuto nei cassetti fiscali dei fornitori e cessionari e preso a base dal MEF per la redazione dei documenti di economia e finanza (dando ai contribuenti la possibilità di sanare anche errori per i quali non sussiste altro rimedio che l’annullamento della comunicazione);
– questa correzione avrebbe potuto andare a beneficio di quei condòmini che hanno commesso l’errore di far presentare la comunicazione di opzione al condominio anche con riguardo alle spese relative a interventi agevolati che riguardavano le parti private dell’edificio di pertinenza dei singoli condòmini, anziché le parti comuni di pertinenza condominiale
A fronte di quanto sopra, con il question time alla Camera del 26.09.2024 è stata confermata l’impossibilità di correggere le comunicazioni di cessione inviate entro il termine del 4.04.2024.
In particolare, questa decisione è stata motivata nella considerazione che:
– (da un lato) l’art. 2 del D.L. 39/2024 prevede espressamente l’inapplicabilità dell’istituto della remissione in bonis alle comunicazioni in esame;
– (dall’altro) per motivi di tempi e di risorse non è possibile pensare di effettuare un intervento correttivo alla normativa (al riguardo è stato osservato che un eventuale modifica renderebbe necessario un adeguamento delle procedure informatiche al fine di prevenire possibili abusi e consentirne l’utilizzo solo nei casi ammissibili).