Imposte dirette

20 Gennaio 2022

Cessione “portafoglio clienti” e relativa tassazione

Non può essere considerata una cessione d’azienda o ramo d’azienda; quindi, si tratterà di una semplice cessione di beni, con aliquota ordinaria.

Come specificato negli interpelli nn. 466/2019 e 609/2020, al fine di individuare una cessione di azienda o di ramo d’azienda, quanto ceduto deve costituire un insieme di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire l’esercizio dell’attività d’impresa e non i singoli beni che compongono l’azienda stessa. Devono essere presenti quindi determinati fattori quali un’organizzazione, dei beni e il loro fine per l’esercizio dell’impresa.

La cessione di un “portafoglio clienti” non può, da sola, integrare la struttura organizzativa aziendale, in quanto si tratta di un unico asset patrimoniale e non di un’organizzazione idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un’attività produttiva. Il trasferimento di una lista clienti rappresenta, difatti, una cessione di un singolo asset riconducibile al know-how dell’azienda che è suscettibile di autonoma valutazione economica e trasferibile integralmente anche in modo separato. Pertanto, si ritiene che l’operazione in oggetto sia qualificabile come cessione di beni e costituisca, agli effetti dell’Iva, una prestazione di servizio assoggettata ad aliquota ordinaria. Di conseguenza, l’imposta di registro si applica in misura fissa, come previsto dall’art. 40 D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Un altro quesito posto era relativo alla possibilità di rateizzare la relativa plusvalenza emersa dalla cessione. Con la risoluzione n. 9/611 del 1991, è stato precisato che le disposizioni contenute nell’art. 86, c. 4 del Tuir, si rendono applicabili anche nel caso in cui il bene immateriale non sia mai figurato in bilancio in quanto non è stato sostenuto alcun costo per il suo acquisto o per la sua produzione. Pertanto, la mancata iscrizione in bilancio della lista clienti non preclude la possibilità di rateizzare la plusvalenza. Tuttavia, è necessario che il bene abbia un’anzianità di almeno 3 anni. Nel caso specifico dell’interpello n. 609/2020 la lista in sé ha più di 3 anni, ma essendo una lista che si aggiorna continuamente con gli orientamenti dei potenziali acquirenti e che acquisisce più valore quanto più recenti sono i dati, si ritiene che non le si possa assegnare un’anzianità di almeno 3 anni al momento della cessione.

Infine, viene chiesto se la “Member-List” possa essere qualificata, ai fini delle imposte sui redditi, quale informazione acquisita in ambito commerciale deducibile ai sensi dell’art. 103, c. 1 del Tuir. La risposta è stata affermativa, poiché si tratta di un bene immateriale che va capitalizzato nella voce B.I.3 dello Stato patrimoniale con la quota di ammortamento deducibile, ai sensi dell’art. 103, c. 1 del Tuir, in misura non superiore al 50% del costo.

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