Amministrazione e bilancio

31 Maggio 2024

Cessione partecipazioni rivalutate, forma e sostanza …

L’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una cessione di partecipazioni senza indicazione della medesima nella dichiarazione dei redditi.

Il caso risolto con l’interpello 10.05.2024, n. 101 riguarda la possibilità di cedere le partecipazioni detenute alla data del 28.01.1991 tramite intestazione fiduciaria. Ai fini della determinazione delle relative plusvalenze o minusvalenze, occorre individuare il costo fiscalmente riconosciuto delle predette partecipazioni, considerato che, nell’ambito del regime transitorio della riforma dei redditi finanziari, poteva essere assunto, ex art. 14, c. 9 D.Lgs. 21.11.1997, n. 461, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore di mercato effettivo della società a tale data risultante da apposita perizia di stima, asseverata da un professionista abilitato.

Tuttavia, tale disposizione prevedeva l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi della società partecipata, riferita all’esercizio in corso al 1.07.1998, sia il valore periziato sia i dati relativi all’estensore della perizia.

Ciò premesso, la società aveva commissionato la perizia giurata di stima del patrimonio, ma i relativi dati (e degli estremi del perito) non sono stati indicati nella dichiarazione dei redditi presentata dalla società. Si chiede se tale omissione, stante l’obbligo solo in capo alla società e non ai soci, comporti l’impossibilità per il socio di beneficiare delle previsioni dettate dalla normativa sopra citata.

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