Accertamento, riscossione e contenzioso

27 Agosto 2024

Cessione indiretta d'azienda e fusione: profili antiabuso

Un'analisi pubblicata sulla rivista online dell'Agenzia delle Entrate esamina le implicazioni fiscali e i potenziali rischi di contestazione nelle operazioni straordinarie a più fasi.

L’Agenzia delle Entrate, attraverso un’analisi pubblicata sul proprio sito FiscoOggi.it, ha recentemente affrontato la complessa tematica della cessione indiretta d’azienda, con particolare attenzione ai profili antiabuso quando tale operazione è seguita da una fusione. Questo approfondimento getta luce su un argomento di rilevanza per professionisti e imprese coinvolti in operazioni straordinarie, offrendo indicazioni sulla posizione del Fisco.

Le operazioni straordinarie rappresentano momenti cruciali nella vita di un’impresa, caratterizzati da una notevole complessità sia sul piano giuridico che fiscale. L’analisi dell’Agenzia delle Entrate parte da una fondamentale distinzione tra operazioni “sui beni” e operazioni “sui soggetti”, evidenziando come questa classificazione influenzi il trattamento fiscale delle diverse fattispecie.

Nel caso specifico della cessione indiretta d’azienda, l’Agenzia si sofferma su una struttura operativa articolata in 3 fasi: la costituzione di una società veicolo, il conferimento dell’azienda o di un suo ramo in questa nuova entità e infine la cessione della partecipazione nella società conferitaria. Questa sequenza di operazioni, apparentemente neutra, solleva interrogativi sulla sua potenziale natura elusiva, soprattutto in relazione al regime di participation exemption (PEX) che potrebbe applicarsi alla cessione della partecipazione.

L’Agenzia delle Entrate, nella sua analisi, richiama l’art. 176, c. 3 del TUIR, che esclude esplicitamente la rilevanza ai fini elusivi del conferimento d’azienda seguito dalla cessione della partecipazione ricevuta, quando finalizzato a beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 87 o dagli artt. 58 e 68, c. 3 del TUIR. Questo chiarimento legislativo sembra porre al riparo la cessione indiretta d’azienda da contestazioni di abuso del diritto in ambito di imposte dirette.

Tuttavia, l’analisi si fa più complessa quando si considera l’impatto dell’operazione ai fini dell’imposta di registro. L’Agenzia ricorda che, mentre la cessione diretta d’azienda è soggetta a imposta proporzionale, la cessione indiretta attraverso il trasferimento di quote societarie beneficia dell’applicazione dell’imposta in misura fissa. Questo differenziale di trattamento potrebbe sollevare dubbi sulla legittimità dell’operazione.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate richiama la modifica apportata all’art. 20 del Testo Unico dell’imposta di registro (TUR) dalla Legge di Bilancio 2018. La nuova formulazione dell’articolo limita l’interpretazione degli atti ai soli elementi desumibili dall’atto stesso, escludendo considerazioni su elementi extra-testuali o atti collegati. Questa modifica, come chiarito dalla stessa Agenzia nella risposta n. 196/2019, impedisce la riqualificazione della cessione indiretta d’azienda come cessione diretta ai fini dell’imposta di registro.

L’analisi dell’Agenzia delle Entrate si spinge oltre, affrontando il caso di cessione indiretta d’azienda seguita da fusione. In questo scenario, come evidenziato nella risposta n. 503/2022, l’Amministrazione Finanziaria assume una posizione più cauta. Si riconosce che tale sequenza di operazioni può generare un vantaggio fiscale potenzialmente configurabile come “indebito”, qualora l’operazione manchi di sostanza economica o di valide ragioni extrafiscali non marginali.

Questa interpretazione trova conferma anche in giurisprudenza, come testimonia la recente ordinanza 19.06.2024, n. 16953 della Corte di Cassazione. I giudici di legittimità hanno infatti precisato che, mentre la cessione indiretta d’azienda di per sé non è considerata abusiva, la situazione cambia se seguita da ulteriori passaggi come una fusione, che potrebbero rivelare l’intento di acquisire direttamente l’azienda fin dall’inizio.

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