Imposte dirette

01 Giugno 2024

Cessione diritti sfruttamento dell’immagine: reddito lavoro autonomo

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 8.05.2024, n. 12639, si è pronunciata sul trattamento fiscale dei compensi corrisposti per la cessione dei diritti d’immagine a società terze che li avevano tempo prima acquisiti dai giocatori.

Il ricorso erariale argomenta su 3 diversi presupposti dell’imposizione fiscale ed in particolare:

  1. sul piano della natura del corrispettivo osserva che il Testo unico sulle imposte dirette pur non contenendo alcuna espressa qualifica di tale reddito non ostruisce a qualificare tali proventi come reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 c. 1-quater del Tuir. A tale proposito sul punto viene rappresentato come il corrispettivo per la cessione del diritto allo sfruttamento della propria immagine rientra tra i corrispettivi percepiti a seguito della cessione di elementi immateriali comunque riferibili all’attività professionale. Ritiene quindi di poter raccordare fiscalmente a tali compensi la ritenuta anche se non erogati direttamente al professionista, ma ad un suo rappresentante;
  2. in ordine al luogo dove si è prodotto il reddito nel ricorso erariale viene osservato che sono imponibili anche i redditi dei non residenti se prodotti sul territorio dello Stato;
  3. ed infine prospetta l’irrilevanza dell’intermediazione delle società estere che, nella fattispecie, detenevano i diritti dei giocatori stranieri.

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