Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
12 Novembre 2024
Gli investimenti in beni 4.0 richiedono un periodo di osservazione, durante il quale l’impresa non può cedere il bene, pena la rideterminazione del credito spettante. Attenzione, inoltre, al periodo di effettuazione dell’investimento.
I benefici legati agli investimenti rientranti nel piano industria 4.0 hanno cambiato veste nel corso degli anni, passando da una maggior quota deducibile extra contabilmente (iper ammortamento), all’attuale credito d’imposta. Il legislatore ha previsto in entrambi un “periodo di osservazione” nel quale l’impresa non può cedere il bene (acquisito in proprietà o in leasing), volto a garantire il concreto sfruttamento dei beni agevolati per un periodo minimo nell’economia dell’impresa.
Nell’attuale versione del credito d’imposta (L. 30.12.2020, n. 178) il comma 1060 prevede quanto segue: se entro il 31.12 del 2° anno successivo a quello di avvenuta interconnessione (beni 4.0), i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, il credito d’imposta va corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta utilizzato in compensazione dovrà essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.