Amministrazione e bilancio
18 Dicembre 2024
Applicazione delle regole contenute nell’OIC, paragrafi A.5 - A.7 relativamente ai ricavi riferiti alle cessioni di buoni pasto.
Nell’ambito delle indicazioni contenute nell’OIC 34 per la contabilizzazione dei ricavi riferiti ad imprese che agiscono per conto proprio, ovvero per conto di terzi, è stata trasmessa all’Organismo Italiano di Contabilità una richiesta di chiarimento in merito all’applicazione delle regole contenute ai paragrafi A.5 – A.7 ai ricavi riferiti alle cessioni di buoni pasto.
Com’è noto, i buoni per un servizio sostitutivo di mensa (comunemente chiamati buoni pasto o ticket restaurant) costituiscono documenti di legittimazione (da emettere anche in forma elettronica) che attribuiscono:
– al titolare: il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono (comprensivo dell’Iva);
– all’esercizio convenzionato: il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società d’emissione.
I buoni sono emessi da società appositamente legittimate all’attività d’emissione e sono spendibili presso gli esercizi convenzionati con la medesima società, i quali provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa.
Il caso sottoposto all’OIC prevede la cessione dei buoni pasto ai datori di lavoro che, a loro volta, li distribuiscono ai propri dipendenti in sostituzione del servizio mensa. A seguito dell’utilizzo da parte del dipendente, gli esercizi convenzionati incassano il valore del buono pasto dall’emittente, al netto di una commissione negoziata tra l’emittente e l’esercizio convenzionato. Secondo l’OIC, nel caso in esame:
– l’oggetto della fornitura è costituito dal servizio sostitutivo di mensa che sarà acquistato dal dipendente presso l’esercizio convenzionato;
– il soggetto emittente: non è responsabile per la fornitura del pasto al dipendente (la cui responsabilità è dell’esercente); non ha il rischio magazzino, in quanto il costo dei pasti invenduti è sostenuto dall’esercente e il dipendente non può restituire i buoni pasto all’emittente; non ha il potere discrezionale di decidere il prezzo del pasto che è stabilito dall’esercente (infatti l’emittente negozia con gli esercenti unicamente l’importo della propria commissione);
– gli esercizi convenzionati, dopo l’utilizzo da parte del dipendente, incassano il valore del buono pasto dall’emittente, al netto della commissione negoziata tra l’emittente stessa e l’esercizio convenzionato.
In questo contesto, a livello contabile il soggetto emittente è tenuto a rilevare il ricavo al netto dei costi sostenuti verso gli esercizi convenzionati, al fine di dare evidenza del valore della commissione ricevuta, In particolare la commissione deve essere rilevata nel momento in cui avviene la consegna del buono pasto al datore di lavoro in quanto è proprio in questo momento che la società ha completato la propria prestazione ed il valore della commissione risulta ragionevolmente certo (la ragionevole certezza deve essere valutata sulla base dell’esperienza storica, degli elementi contrattuali e dei dati previsionali o elaborazioni statistiche).
Il chiarimento interviene nella fase di prima applicazione dell’OIC 34 (esercizio 2024); pertanto, eventuali effetti derivanti dall’applicazione del principio contabile dovranno essere rilevati secondo le previsioni dell’OIC 29 in materia di cambiamenti di principi contabili. Sarà quindi possibile decidere di non rettificare i dati comparativi e rettificare il saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso (2024). Inoltre, è consentita l’applicazione prospettica ai soli contratti che sono stipulati a partire dall’esercizio 2024 (ovvero dall’inizio del primo esercizio di applicazione dello stesso).
Eventuali osservazioni sulla sopra citata bozza di risposta fornita dall’OIC potranno essere inviate entro il 10.01.2025 all’indirizzo email staffoic@fondazioneoic.eu.