Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
14 Ottobre 2022
Nel caso di errori formali compiuti nelle cessioni dei crediti i contribuenti, secondo quanto previsto nella circolare 6.10.2022, n. 33/E, dovranno inviare nuovamente le segnalazioni già inviate rispettando le nuove modalità.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33/E/2022 specifica che: “le eventuali segnalazioni e istanze già trasmesse all’Agenzia delle Entrate con differenti modalità dovranno essere nuovamente inviate secondo le indicazioni contenute nella presente circolare”.
Ma non si poteva semplicemente affermare che le segnalazioni Pec inviate per segnalare errori meramente formali, compiuti nell’invio delle comunicazioni di cessione dei crediti, erano da ritenersi valide? Così facendo si sarebbero rispettati i principi di collaborazione e buona fede fra contribuenti e Amministrazione che, dovrebbero, guidare l’operato dell’Agenzia delle Entrate nei rapporti con i contribuenti e i loro professionisti.
Ciò premesso vediamo nel dettaglio quali sono le nuove modalità operative che vengono introdotte “ora per allora” per le comunicazioni di errori formali compiuti nei modelli di cessione dei crediti.
Nel paragrafo 5.1 della circolare n. 33/E/2022 l’Agenzia delle Entrate, subito dopo aver elencato le varie ipotesi di “errori formali” che non inficiano la validità dell’opzione purché la stessa possegga tutti i presupposti e i requisiti previsti dalle disposizioni di legge, individua le modalità con le quali dovranno essere effettuate le comunicazioni suddette.
Ai fini dei successivi controlli, recita la circolare sul punto, “il cedente, l’amministratore di condominio o l’intermediario che ha inviato la Comunicazione deve segnalare all’Agenzia delle Entrate l’errore commesso e indicare i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità), all’indirizzo di posta elettronica certificata: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it”.
Tale casella Pec è probabilmente di nuova istituzione ed è espressamente dedicata alla ricezione delle segnalazioni suddette oltre, ovviamente, alle istanze di annullamento delle opzioni.
A tale nuovo indirizzo Pec, come abbiamo già visto, andranno indirizzate nuovamente anche le comunicazioni inoltrate in questi 2 anni dal debutto della piattaforma di cessione dei crediti fiscali, che sono state inviate, in assenza di diverse indicazioni, all’indirizzo Pec dell’Agenzia delle Entrate: agenziaentratepec@pec.agenziaentrate.it.
Sono state sicuramente molte le comunicazioni relative ad errori formali commessi nella trasmissione delle istanze da parte dei contribuenti e degli intermediari.
Nonostante molte richieste di chiarimenti rivolte all’Amministrazione Finanziaria, riconducibili anche alla farraginosità della piattaforma e alla sua incompletezza, l’Agenzia delle Entrate non aveva ritenuto di prendere posizione.
Nel silenzio dell’Amministrazione gli operatori, prendendo a riferimento alcune risposte fornite dai call center delle Entrate o dagli uffici periferici, avevano proceduto ad informare il Fisco della presenza di errori, non sostanziali e non invalidanti la procedura di cessione, attraverso l’indirizzo Pec generico della stessa Agenzia delle Entrate sopra ricordato. Messaggi Pec che, a quanto risulta, sono rimasti pressoché inascoltati e senza alcuna risposta da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Ora, circolare n. 33/E/2022 alla mano, tutte le suddette comunicazioni dovrebbero essere ripetute “ora per allora” sottoscrivendo digitalmente le stesse o inserendo la firma autografa corredata da un documento valido di identità del dichiarante, ed utilizzando il nuovo indirizzo Pec dedicato.