Società e contratti
05 Febbraio 2020
Accade sempre più frequentemente che, in nell'ambito di queste operazioni, le parti pattuiscano apposite clausole contrattuali con l'effetto che l'importo potrà subire una revisione in aumento o in diminuzione.
La rettifica del corrispettivo è legata abitualmente al conseguimento di obiettivi economici e finanziari (utile, Ebitda, fatturato, ecc.) o per tenere conto di eventuali attività e passività potenziali che potrebbero trovare manifestazione successivamente all’acquisizione, ma pur sempre aventi la loro origine in eventi riconducibili alla gestione passata.
È bene ricordare che l’azienda ceduta è un’entità funzionante e organizzata di persone, beni, diritti e rapporti giuridici ed economici, accomunati dall’elemento funzionale dell’unitaria destinazione all’esercizio di un’attività economica. L’azienda è un’entità dinamica in continuo svolgimento, sicché spesso non è possibile determinare definitivamente tutte le grandezze che la compongono all’atto della stipula. Il meccanismo di aggiustamento del prezzo richiede il confronto tra il patrimonio preso a riferimento a una data abitualmente antecedente il closing e quello a una data generalmente successiva, previo contraddittorio tra le parti. Sarà necessario redigere un documento ricognitivo e stipulare un atto finale di determinazione del prezzo con le medesime forme proprie dell’atto di cessione (atto notarile). Il verificarsi delle situazioni che attivano le rettifiche del prezzo, implica la variazione, in termini valutativi, del patrimonio di funzionamento dell’azienda oggetto di alienazione, così come rappresentato dal bilancio straordinario redatto per la cessione.
Tenendo conto dei vari chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria, i riflessi fiscali di tali clausole, per i soggetti non IAS/adopter, dovrebbero essere analizzati partendo dal presupposto che gli aggiustamenti del prezzo vadano assoggettati allo stesso regime fiscale delle componenti di reddito che ne sono integrate. In altre parole, la rettifica del prezzo dovrebbe dar luogo a elementi positivi o negativi di reddito assoggettabili alle medesime disposizioni che hanno regolato l’imposizione del corrispettivo originario. Pertanto, gli adjustments del prezzo dovranno partecipare alla determinazione del reddito del venditore secondo le regole dell’art. 86 del TUIR per le plusvalenze e dell’art. 101 per le minusvalenze. Ciò sta a significare che, se la cessione dell’azienda ha dato luogo a una plusvalenza imponibile con i requisiti per la rateizzazione ai sensi dell’art. 86, c. 4, la rettifica del prezzo determina un aumento o una diminuzione del corrispettivo originario al quale deve essere assicurato lo stesso trattamento della plusvalenza originaria.
Laddove, invece, la cessione di azienda abbia dato luogo a una minusvalenza dedotta ai sensi dell’art. 101 del Tuir, la rettifica del prezzo determina un componente positivo di reddito che comunque non potrà beneficiare della rateizzazione, se tale rettifica sia di ammontare inferiore all’importo della minusvalenza già dedotta.
Ai fini dell’imposta di registro, si ritiene possa trovare applicazione l’art. 35 D.P.R. 131/1986 in tema di contratti a prezzo indeterminato, con una conseguente dichiarazione provvisoria di valore all’atto della stipula della cessione di azienda e successiva denuncia del corrispettivo definitivo, cui seguirà un’integrazione dell’imposta oppure il suo rimborso.