IVA
29 Ottobre 2024
Il visto di conformità deve essere apposto sia sulla dichiarazione Iva delle società consolidate/cedenti dalle quali emerge l'eccedenza a credito Iva ceduta, sia sulla dichiarazione del consolidato nazionale.
Con la risposta all’interpello 1.10.2024, n. 190 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trasferimento del credito Iva al consolidato fiscale nazionale nonché sulle modalità di apposizione del visto di conformità ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito Iva.
Il caso è quello di una società che ha optato per il regime del consolidato nazionale e alla quale le controllate intendono cedere le proprie eccedenze a credito di Iva ai fini del versamento dell’Ires dovuta. In particolare, richiamati i chiarimenti della circolare n. 53/E/2004 e degli interpelli nn. 543/2022 e 220/2023, l’istante fa presente che le eccedenze a credito Iva cedute per essere compensate con l’Ires di gruppo troveranno esposizione nella dichiarazione Iva delle consolidate e nelle dichiarazioni annuali Iva relative ai periodi d’imposta successivi, nonché nelle dichiarazioni annuali del consolidato nazionale.
Ciò premesso, l’istante chiede di sapere se il visto deve essere apposto sulla dichiarazione Iva della consolidata da cui si origina l’eccedenza a credito e sulla dichiarazione dei redditi del consolidato, oppure sulla dichiarazione dei redditi della società consolidata.