Altre imposte indirette e altri tributi
29 Aprile 2024
Per inquadrare il regime ai fini Iva delle cessioni di credito tra soggetti passivi Iva, occorre indagare sulle caratteristiche dell’operazione che può assumere natura finanziaria, in questo caso rientrante nell’ambito Iva (ma esente), ovvero natura non finanziaria, fuori campo Iva.
Normativa civilistica – Il legislatore, attraverso l’art. 1260 c.c. prevede che il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il proprio credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Pertanto, la pattuizione contrattuale prevede 3 soggetti:
Rilevanza Iva e imposta di registro – Per inquadrare correttamente il regime tributario ai fini delle imposte indirette delle cessioni di credito effettuate tra soggetti passivi Iva, occorre indagare sulle caratteristiche dell’operazione che può assumere natura finanziaria, in questo caso rientrante nell’ambito Iva, ovvero natura non finanziaria, esclusa dall’ambito Iva.
L’art. 2, c. 3, lett. a) D.P.R. 26.10.1972, n. 633 prevede che, ai fini dell’assoggettamento all’Iva non sono considerate cessioni di beni le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, laddove l’art. 3, c. 2, n. 3) del medesimo decreto precisa che rientrano tra le prestazioni di servizi, rilevanti ai fini Iva, le operazioni finanziarie, prestiti di denaro e titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni, effettuate verso corrispettivo.