Secondo la Norma di comportamento Aidc 1.09.2000, n. 141, il corrispettivo pagato dal cessionario per l’acquisizione di un contratto di leasing è finalizzato:
- in parte, all’acquisizione del diritto di godimento del bene nel residuo periodo di vigenza del contratto;
- in parte, all’acquisizione dell’opzione di acquisto della proprietà del bene.
Gli ultimi chiarimenti di prassi in merito all’acquirente del contratto di leasing immobiliare risalgono, invece, alla risoluzione n. 212/E/2007, formulata in risposta all’istanza di interpello di un contribuente, coerente con i principi della Norma di comportamento 1.09.2000, n. 141, emanata dall’Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti di Milano. In particolare, in tale documento di prassi, è stato confermato che il corrispettivo pagato per l’acquisizione del contratto di leasing deve essere suddiviso in 2 parti, distinte in base alla differente causale:
- il godimento del bene, costituente un onere pluriennale, immediatamente ripartibile, secondo la durata residua del contratto di leasing;
- il diritto di acquisto del fabbricato, rappresentante un costo sospeso, da iscrivere nell’attivo patrimoniale (“Acconti su immobilizzazioni materiali”), e fiscalmente ammortizzabile, unitamente al prezzo di riscatto, a partire dal periodo d’imposta di esercizio di tale facoltà contrattuale.
Le predette quote non sono, tuttavia, arbitrariamente definibili, a discrezione del contribuente, ma devono risultare dall’applicazione di una specifica procedura indicata dall’Agenzia delle Entrate:
- determinare il valore normale del bene, al netto dei residui canoni di locazione e del prezzo di riscatto, attualizzati alla data dell’operazione, che dovranno essere pagati dal cessionario, costituente una sopravvenienza attiva in capo al cedente, e il pagamento anticipato del prezzo da parte dell’acquirente;
- il costo sospeso di cui al punto precedente deve essere sommato al valore del bene che sarà iscritto, a seguito del riscatto, tra le immobilizzazioni materiali del cessionario, concorrendo alla formazione della base di calcolo della quota di ammortamento di competenza dell’esercizio;
- l’eventuale eccedenza del corrispettivo versato al cedente, rispetto al valore normale “netto” del cespite al momento della cessione, costituisce un componente positivo imponibile in capo al cedente, e per il cessionario un costo pluriennale, deducibile in base alla durata residua del contratto, nel limite della quota imputabile all’esercizio, a norma dell’art. 108, c. 3, primo periodo D.P.R. 917/1986.
L’inosservanza di tale iter, a parere dell’Amministrazione Finanziaria, comporta l’applicazione di una presunzione sul prezzo di acquisto del contratto di leasing sostenuto dal cessionario e il corrispettivo per l’acquisto del contratto:
- deve essere considerato per intero alla stregua di un costo sospeso da imputare al costo fiscale del bene nell’esercizio del riscatto, da ammortizzare a decorrere da tale esercizio;
- oppure, nell’eventualità in cui non si esercitasse tale diritto, sarebbe spesabile integralmente nel periodo d’imposta in cui diviene certa l’insorgenza della insussistenza del valore già iscritto nell’attivo patrimoniale.