Diritto privato, commerciale e amministrativo
09 Dicembre 2024
Chi cede un’area per la realizzazione di un immobile, pattuendo il trasferimento di una parte all’atto della sua realizzazione, ha diritto a insinuarsi al passivo in caso di fallimento, del costruttore per il valore del fabbricato alla data della sentenza concorsuale.
Il contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un’area edificabile in cambio di un immobile da costruire sull’area ceduta può integrare sia un contratto di permuta con un bene esistente con un bene futuro, sia un contratto misto di vendita e appalto a seconda che si abbia subito il trasferimento reciproco delle proprietà attuale e della cosa futura, costituendo la costruzione un elemento accessorio e strumentale, ovvero l’alienazione dell’area abbia costituito il mezzo per conseguire l’obiettivo primario dell’edificazione dell’immobile.
In caso di permuta di cosa presente con cosa futura, il proprietario del suolo edificatorio lo cede ad un imprenditore che su di esso costruirà l’immobile e si realizzerà il trasferimento immediato dell’area edificabile, rimanendo differito l’acquisto della proprietà dell’immobile al momento della realizzazione dello stesso senza bisogno di altra manifestazione di volontà.
Laddove l’impresa fallisca, prima della realizzazione del fabbricato dedotto in contratto, ci si chiede se il contraente/cedente l’area possa insinuarsi al passivo per il valore dell’immobile pattuito nel contratto di permuta.