Diritto privato, commerciale e amministrativo
20 Maggio 2024
La solidarietà del cessionario dell'azienda per i debiti concernenti l'esercizio dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori di questa, e non dell'alienante, e, per questo, non è derogabile con patto tra cedente e cessionario.
La Cassazione civile, sez. III, con la sentenza 23.04.2024, n. 10902, affronta il tema della responsabilità del cessionario di un’azienda. Nel caso di specie, il Servizio Elettrico Nazionale Spa chiedeva il pagamento di fatture inerenti alla somministrazione di energia elettrica. Il debitore si era opposto alla richiesta, deducendo di avere ceduto, molti anni prima delle somministrazioni interessate, l’azienda cui faceva capo l’utenza.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha chiarito alcuni principi fondamentali.
L’art. 2558 c.c. stabilisce che “se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale”. Al contempo, secondo l’art. 2560 c.c.,“l’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito”, con la precisazione dettata dal secondo comma secondo cui “nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
Come si conciliano le due norme? L’art. 2558 c.c. deve applicarsi ogniqualvolta al debito contrattuale di colui che trasferisce l’azienda si contrappone un credito attuale, derivante dallo stesso contratto, nei confronti del contraente ceduto; invece, la disposizione dell’art. 2560 c.c. riguarda il caso in cui il debito contrattuale non sia bilanciato da un credito corrispondente.
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In altri termini, la successione nei contratti di cui all’art. 2558 c.c. trova applicazione in caso di negozi a prestazioni corrispettive non integralmente eseguiti da entrambe le parti al momento del trasferimento dell’azienda, mentre, ove il terzo contraente abbia già eseguito la propria prestazione, residua un mero debito la cui sorte è regolata dall’art. 2560 c.c.
La permanente responsabilità dell’alienante in ordine ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda maturati anteriormente al trasferimento è completata nel secondo comma, che cumula alla responsabilità del cedente anche quella del cessionario, sempre che il debito risulti dai libri contabili obbligatori. Ne discende che la solidarietà del cessionario dell’azienda per i debiti concernenti l’esercizio dell’azienda ceduta è posta a tutela dei creditori di questa, e non dell’alienante e, per questo, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale.
Perseguendo una finalità di tutela dei creditori aziendali, la norma è perciò inderogabile con un accordo fra alienante e acquirente, mentre si riconosce ammissibile l’esclusione della sua operatività in forza di un accordo fra acquirente e terzi creditori.
Il delineato quadro ricostruttivo porta a concludere nel senso che quando, come nel caso in esame, si tratta di contratti a prestazione continuativa e periodica (qual è la somministrazione di energia) in corso, per i debiti successivi alla successione contrattuale correlata ex lege alla cessione di azienda risponde solo l’acquirente inerendo essi all’azienda somministrata e oggetto di subingresso.
Naturalmente, è importante che la cessione di azienda venga portata a conoscenza, con data certa di avvenuta comunicazione, del somministrante.
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