Paghe e contributi
08 Giugno 2024
Con la circolare 31.05.2024, n. 12/E l’Agenzia delle Entrate apre alla possibilità di applicare il ravvedimento operoso alle ipotesi di invio tardivo o errato dei modelli di Certificazione Unica, abbandonando il precedente orientamento restrittivo.
È scaduto il 18.03.2024 (il termine ordinario del 16.03 quest’anno cadeva di sabato), il termine per trasmettere la Certificazione Unica 2024 per i compensi erogati nel 2023; è possibile, invece, attendere il prossimo 31.10.2024 per trasmettere le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti e non dichiarabili tramite precompilata (fermo restando l’obbligo di consegnarne copia al percipiente entro il 16.03).
Per la trasmissione telematica tardiva del modello di Certificazione Unica o per l’invio correttivo a fronte di certificazioni errate, è prevista per ciascuna certificazione una sanzione di 100 euro, con un massimo di 50.000 euro per sostituto di imposta.
Tuttavia, prima della scadenza del termine di presentazione, è possibile sostituire una certificazione errata già trasmessa, con una nuova certificazione, barrando l’apposita casella “sostituzione” posta nel frontespizio. Qualora il sostituto abbia trasmesso più certificazioni nel medesimo flusso ed intenda sostituirne soltanto una, dovrà predisporre una nuova fornitura che contenga esclusivamente la certificazione da annullare o da sostituire e non tutte quelle contenute nel flusso.