Imposte dirette

26 Febbraio 2024

Certificazione unica per i soggetti forfetari

Per i compensi, comunque denominati, erogati nel corso dell’anno 2023 ai lavoratori autonomi che operano in regime forfetario, deve ancora essere rilasciata la CU anche se non è stata operata alcuna ritenuta d’acconto.

L’art. 3 del “decreto Semplificazioni” esonera dal rilascio della Certificazione Unica i soggetti che corrispondono, a partire dal 1.01.2024, compensi, comunque denominati, ai soggetti forfetari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio. In particolare, nell’art. 4 D.P.R. 22.07.1998, n. 322, dopo il comma 6-sexies è aggiunto il comma 6-septies il quale prevede che, a decorrere dall’anno d’imposta 2024, i sostituti d’imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, cc. 54-89 L. 23.12.2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6.07.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.07.2011, n. 111, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai cc. 6-ter, 6-quater e 6-quinquies. E quindi anche dal rilascio della CU.

La nuova disposizione può provocare qualche errore da parte dei sostituti d’imposta che in questi mesi affrontano i loro adempimenti tipici: il rilascio della Certificazione Unica a dipendenti e lavoratori autonomi, la compilazione presentazione del modello 770/2024.

È opportuno, pertanto, evidenziare che per i compensi, comunque denominati, erogati nel corso dell’anno 2023 ai lavoratori autonomi che operano in regime forfetario, deve ancora essere rilasciata la CU anche se non è stata operata alcuna ritenuta d’acconto.

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Quanto alle modalità di compilazione della certificazione, gli importi corrisposti devono essere indicati nell’apposito quadro del “lavoro autonomo”, che ovviamente non riguarda i redditi di impresa, evidenziando l’intero importo pagato anche se non assoggettato a ritenuta. In particolare:

  • relativamente ai compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti i soggetti forfetari, nonché a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nel punto 4 del prospetto deve essere indicato l’intero importo corrisposto; il medesimo importo deve essere riportato nel successivo punto 7.
  • per i compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario nel punto 6 deve essere indicato lo specifico codice identificativo: cod.24. Per ciascun codice esposto nel punto 6 occorre indicare il corrispondente ammontare nel successivo punto 7.

Il soggetto in regime forfetario sarà a sua volta tenuto al rilascio della CU se ha erogato somme a titolo di retribuzione ai propri dipendenti; se non ha rivestito nel 2023 il ruolo di sostituto nei confronti di altri lavoratori autonomi ai quali abbia erogato compensi non ha quindi obblighi di certificazione nel loro confronti, ma è tenuto a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti senza operare, all’atto del pagamento, la relativa ritenuta d’acconto.

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