Imposte dirette
20 Febbraio 2024
Entro il 16.03.2024 occorre certificare le ritenute sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi nell’anno 2023 indipendentemente dal regime fiscale. Dal 2024 è stata eliminata la Certificazione per i forfetari e il regime di vantaggio.
Entro il 16.03.2024, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, le Certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo per il periodo d’imposta 2023 e ne rilasciano una copia al percipiente entro la stessa data. La trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche può avvenire entro il 31.10.2024 per quelle contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
I compensi corrisposti a soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo sono riepilogati con la causale A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale. Nel punto 4 è indicato l’ammontare lordo corrisposto, al netto dell’Iva, ma comprensivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito (ad esempio fuori campo Iva art. 15) e che devono essere riportare nel successivo punto 7 (altre somme non soggette a ritenute), con il relativo codice nel punto 6:
Si precisa che il contributo integrativo (ad esempio 2% o 4%) destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato. Si fa riferimento, ad esempio, ai seguenti Dati Cassa previdenziale / Tipo cassa, presenti nel file della fatturazione elettronica (versione 1.8 Allegato A specifiche tecniche):
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Diversamente la rivalsa del 4% dell’Inps – Gestione lavoratori autonomi, identificata con il codice TC22 della fattura elettronica, fa parte integrante del compenso lordo corrisposto. Allo stesso modo fa parte del compenso anche il bollo eventualmente addebitato (Ag. Entrate, interpello 12.08.2022, n. 428).
Per differenza la somma imponibile è riportata nel punto 8 e le ritenute d’acconto nel punto 9.
Relativamente ai compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti forfetari di cui all’art. 1 L. 190/2014, l’intero importo corrisposto deve essere riportato nel punto 4 e nel punto 7, con il codice 24. Si tratta dell’ultimo anno da certificare in quanto il “decreto Semplificazioni” ha eliminato la Certificazione Unica per il regime forfetario e per il regime di vantaggio di cui all’art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6.07.2011, n. 98, a decorrere dall’anno d’imposta 2024 (nuovo c. 6-septies dell’art. 4 D.P.R. 22.07.1998 n. 322 come inserito dall’art. 3 D.Lgs. 8.01.2024, n. 1).
Si ricorda, infine, che per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro, ai sensi dell’art. 4, c. 6-quinquies D.P.R. 322/1998. La sanzione non si applica nel caso in cui la trasmissione della corretta certificazione sia effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza.