Il 16.03.2023 è l’ultimo giorno utile per la predisposizione, l’invio all’Agenzia delle Entrate e la consegna al percipiente delle Certificazioni Uniche 2023 – redditi 2022, per i redditi da lavoro dipendente e assimilati e quelli da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi che rientrano in precompilata (per i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi che non rientrano in precompilata la scadenza è il 31.10.2023).
Le novità quest’anno non sono molte, ma si ritiene comunque utile riepilogare le principali:
- detrazioni per familiari a carico: a seguito dell’entrata in vigore dell’assegno unico e dell’interruzione dell’applicazione delle detrazioni per figli a carico inferiori a 21 anni, sono state modificate le istruzioni per la compilazione delle caselle (da 362 a 366) relative alle detrazioni (figli a carico e famiglie numerose). Per il medesimo motivo è stata implementata la sezione “dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” nella quale si evidenzia la presenza di una colonna per l’indicazione delle detrazioni applicate a gennaio e febbraio e una per le detrazioni applicate da marzo per figli superiori a 21 anni;
- ulteriore detrazione: non essendo più presente l’ulteriore detrazione, è stata eliminata la casella;
- bonus carburante: è stata introdotta la casella 475 per l’indicazione dell’eventuale bonus carburante (limite di esenzione 200 euro) riconosciuto nel 2022. Per quanto riguarda l’indicazione di eventuali erogazioni in natura, la casella in cui indicarne l’importo è la 474 e le regole di compilazione sono le medesime dell’anno precedente (indicazione dell’importo dei beni/servizi concessi indipendentemente dall’esenzione applicata). Sul tema le istruzioni riportano la normativa, che per il 2022 ha esteso il limite di esenzione a 3.000 euro; non sono tuttavia presenti nuove caselle;
- previdenza complementare: le istruzioni precisano che da quest’anno è necessario indicare anche i dati relativi ai contributi versati ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento UE 2019/1238;
- docenti e ricercatori: per la compilazione della casella 462 (redditi esenti) è stato aggiunto il cod. 15 per i compensi percepiti dai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 e che alla data del 31.12.2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’art. 44, D.L. 31.05.2010, n. 78, che hanno esercitato l’opzione di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31.03.2022;
- Inpgi: a seguito del trasferimento all’Inps dal 1.07.2022 della funzione previdenziale svolta dall’Inpgi limitatamente alla gestione sostitutiva, i dati dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e registri, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, vanno riportati nella sezione Inps – lavoratori subordinati per il periodo decorrente dal 1.07.2022.