Amministrazione del personale
15 Marzo 2022
Confermata la scadenza di domani, 16.03.2022, per l’invio telematico delle Certificazioni Uniche 2022 da parte dei sostituti d’imposta. Ecco novità, conferme e alcune semplificazioni.
Con il provvedimento 14.01.2022, n. 11169 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la Certificazione Unica 2022 unitamente alle istruzioni per la compilazione.
Come per lo scorso anno, i sostituti d’imposta, laddove la CU comprenda redditi utili alla compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata (Mod. 730) dovranno procedere alla trasmissione della CU 2022 entro il 16.03.
Confermata, inoltre la scadenza del 31.10.2022, data ultima per l’invio del modello 770/2022, per i casi in cui la CU contenga redditi esenti o non dichiarabili attraverso la dichiarazione precompilata. Rimane invece ferma la data di consegna ai percipienti della CU 2022 prevista per il 16.03, in formato cartaceo o elettronico.
L’unica modalità di trasmissione prevista è sempre l’invio telematico che deve avvenire a cura del sostituto d’imposta o di un intermediario delegato. Si ricorda che, in caso di trasmissione tardiva, la sanzione prevista è pari a € 100 per ogni certificazione. Si considera, tuttavia, nei termini anche la comunicazione trasmessa per tempo ma successivamente scartata, purché ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla data della comunicazione di scarto.
Relativamente al “Frontespizio” segnaliamo novità in merito ai codici degli “Eventi eccezionali” e l’inserimento della casella “Casi Particolari” da compilare in caso di operazioni straordinarie con estinzione del precedente sostituto.
Si riconferma l’importanza del “Quadro CT” che si rende necessaria per i soggetti che non hanno presentato dal 2011 il Mod. CSO o per quei soggetti che non hanno presentato dal 2015 lo stesso quadro CT. La mancata compilazione sarà motivo di scarto totale della fornitura.
La maggior parte delle variazioni strutturali apportate sono dovute alle novità normative del 2021, tra le quali il “trattamento integrativo” che viene erogato a favore dei titolari di reddito dipendente e di alcuni redditi assimilati non superiori a € 28.000, la cui imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni spettanti, l’importo è di € 1.200 rapportati ai giorni lavorati, mentre lo scorso anno era previsto solamente per la seconda parte dell’anno.
La sezione “Redditi” risulta di conseguenza più semplificata, in quanto solo la CU 2021 aveva visto la compresenza del vecchio bonus fiscale e del trattamento integrativo.
Sempre in relazione al “trattamento integrativo” troviamo il campo relativo agli importi recuperati successivamente alle operazioni di conguaglio, che se superiori a € 60 vengono trattenuti in 8 rate di pari ammontare.
Ulteriore semplificazione si rileva poi dalla soppressione del premio per dipendenti previsto solamente per il mese di marzo 2020 per un importo massimo di € 100 e anche della clausola di salvaguardia introdotta dal D.L. 34/2020 per far fronte all’emergenza epidemiologica, in seguito alla quale il trattamento integrativo e il bonus fiscale sono stati straordinariamente riconosciuti anche in caso di non spettanza a causa degli ammortizzatori speciali Covid-19.
Possiamo dunque evidenziare che anche per la Certificazione Unica 2022 non si registrano interventi strutturali rilevanti da parte del legislatore. Le sole modifiche intervenute hanno scarso impatto e sono intervenute per far fronte alle evoluzioni normative che hanno interessato l’anno d’imposta 2021.