L’istituto della certificazione dei rapporti di lavoro è stato introdotto dalla Riforma Biagi (artt. 75-81 D.Lgs. 276/2003) con lo scopo di dare certezza all’esatta qualificazione giuridica dei contratti di lavoro, riducendo conseguentemente il contenzioso in materia.
A tal fine, il datore di lavoro e il lavoratore, spontaneamente e congiuntamente, possono rivolgersi ad apposite “Commissioni” per certificare i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro.
Tale funzione primaria e originaria della certificazione è stata nel tempo progressivamente estesa, grazie soprattutto all’attuazione del Jobs Act (D.Lgs. 81/2015), fino ad abbracciare le seguenti ipotesi:
- per avallare rinunce e transazioni ex art. 2113 c.c.;
- per il deposito dei regolamenti interni delle cooperative di lavoro, con riferimento alla tipologia dei rapporti instaurati o che si intendono instaurare coi soci;
- in sede di stipulazione di un contratto di appalto per stabilirne la genuinità e distinguerlo dalla somministrazione;
- al fine di validare la genuinità delle co.co.co, certificando l’assenza della subordinazione nel caso delle collaborazioni etero-organizzate (art. 2 D.Lgs. 81/2015);
- per stipulare i cosiddette patti di demansionamento, nell’interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita (art. 2103 c.c., art. 3 D.Lgs. 81/2015);
- per stipulare gli accordi relativi alle clausole elastiche nel caso in cui il contratto collettivo applicato non le disciplini (art. 6 D.Lgs. 81/2015);
- per sottoscrivere la cd offerta conciliativa in caso di licenziamento dei lavoratori assunti dal 7.03.2015 (art. 6 D.Lgs. 23/2015);
- per convalidare dimissioni e risoluzioni consensuali evitando l’attuazione delle procedure on line in vigore dal 12.03.2016.
Tali attività si svolgono presso apposite Commissioni di certificazione che costituiscono altrettante sedi “protette”, cioè idonee a garantire presuntivamente la genuinità e la spontaneità del consenso del lavoratore.
Tali sedi sono costituite presso i seguenti Enti o Istituzioni:
- gli Ispettorati Territoriali del Lavoro;
- le Province;
- gli Enti bilaterali costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;
- le Università pubbliche e private e le Fondazioni universitarie;
- i Consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro;
- la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, nei casi in cui il datore di lavoro istante abbia le proprie sedi dislocate in più province, ovvero quando, pur avendo un’unica sede di lavoro, sia associato ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto schemi di convenzione per la certificazione a livello nazionale.
Procedura di certificazione