Consulenza aziendale, commerciale e marketing
26 Febbraio 2021
L'attività di rilascio dei visti di conformità su dichiarazioni fiscali e opzioni per la cessione o lo sconto in fattura stanno diventando sempre più una vera e propria attività che si aggiunge a quella classica del dottore commercialista.
Attraverso l’apposizione dei visti di conformità i commercialisti attestano, sotto la propria responsabilità, la sussistenza e la spettanza dei crediti fiscali utilizzabili dai beneficiari. Si tratta di un’attività di estrema rilevanza vista la tendenza del legislatore ad ampliarne il raggio di azione con l’introduzione di disposizioni normative che limitano l’utilizzo o la circolazione dei crediti fiscali non assoggettati a tali attività di controllo.
In verità, l’apposizione dei visti di conformità non è una esclusiva dei soli dottori commercialisti. Questa attività può essere infatti svolta anche dai consulenti del lavoro, dai responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e dai soggetti iscritti, alla data del 30.09.1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio per la sub categoria “tributi”. Non ci sono però dubbi sul fatto che siano i dottori commercialisti e gli esperti contabili, vista la loro competenza a 360° nell’ambito delle dichiarazioni tributarie, i principali protagonisti di questa attività di controllo preventivo dei crediti fiscali.
Per apporre il visto di conformità, tuttavia, non basta appartenere ad una delle categorie professionali sopra elencate. Chi vuole effettuare tale attività deve obbligatoriamente espletare alcune formalità preliminari propedeutiche all’iscrizione negli appositi elenchi dei soggetti abilitati tenuti dalle direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate.
Il rilascio dei visti di conformità è comunque un’attività per la quale i soggetti abilitati devono necessariamente essere in possesso di competenze e formazione specifica. Si pensi, tanto per fare un esempio, all’ultimo visto di conformità introdotto dal legislatore in materia di superbonus del 110%. Le attività e le conoscenze che il professionista deve possedere per rilasciare tale lasciapassare necessario alla circolazione del credito d’imposta, sono molteplici.
Per il rilascio di tale visto, così come per quelli relativi alle dichiarazioni fiscali, esistono apposite check-list che guidano il professionista nei controlli necessari a tale importante attività di certificatore fiscale. Occorre tuttavia ricordare che se anche il visto di conformità in tema di superbonus del 110% appartiene alla categoria dei c.d. visti leggeri previsti dall’art. 35 D.Lgs. 241/1997, sulla base di quanto previsto dall’art. 119, c. 11 D.L. 34/2020 il professionista incaricato “attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta”.
Siamo di fronte ad un vero e proprio controllo preventivo circa la bontà e la spettanza del credito d’imposta che il legislatore delega ai commercialisti. Vista la fiducia accordata, occorrerà essere assolutamente scrupolosi nell’esercizio di tale attività. Ciò significa che in tutte le situazioni di dubbio e di incertezza sarà necessario fare ulteriori approfondimenti e richiedere documentazione supplementare rispetto a quella standard necessaria per l’apposizione del visto.
Si dovrà altresì ridurre al minimo indispensabile il ricorso a dichiarazioni sostitutive del soggetto richiedente il visto, privilegiando le verifiche documentali anche di natura supplementare.