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20 Marzo 2024

Al Centro Nord le zone logistiche semplificate (ZLS) con i fondi PNRR

In arrivo le agevolazioni di carattere fiscale, amministrativo e finanziario previste per le Zone logistiche semplificate (ZLS) del Centro Nord. Avranno una durata di 7 anni, rinnovabili per ulteriori 7, e saranno finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il D.P.C.M. emanato di concerto tra MEF, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, contiene le nuove regole volte ad assicurare il rilancio e la piena operatività delle ZLS, all’interno delle quali potranno essere istituite anche Zone franche doganali intercluse (ovvero aree delimitate facenti parte del territorio doganale Ue). Il presente regolamento è adottato al fine di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese

Requisiti della ZLS (zone logistiche semplificate)

La ZLS può essere istituita nelle Regioni più sviluppate. La ZLS è composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali.
La durata della ZLS in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo di impresa di cui al Piano di sviluppo strategico non può essere inferiore a 7 anni, rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori 7 anni, qualora in tali territori sia presente almeno un’area portuale.
L’inserimento di un’area all’interno della ZLS non conferisce alla stessa il carattere di demanialità, né incide sulla destinazione d’uso degli stessi come disciplinata dagli strumenti urbanistici.

Misure di semplificazione

I progetti inerenti alle attività economiche o all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZLS, non soggetti a segnalazione certificata di inizio d’attività o a comunicazione, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.

L’autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione di progetti inerenti alle attività economiche ovvero all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche nell’area ZLS da parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Nel procedimento di autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all’opera da eseguire, al progetto da approvare o all’attività da intraprendere nell’area ZLS. La domanda di autorizzazione è presentata allo sportello unico individuato dalla Regione, ovvero, nelle more della sua istituzione, al SUAP territorialmente competente, che la trasmette all’Autorità competente al rilascio, individuata dalla Regione.

Agevolazioni per nuove imprese e per quelle esistenti

Le nuove imprese e quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale in tutta l’area ZLS, fruiscono delle seguenti misure di semplificazione:

  • sono ridotti di 1/3 i termini, in materia di valutazione d’impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); in materia di autorizzazione paesaggistica;
  • fatto salvo quanto previsto dall’art. 38 D.Lgs. 31.03.2023, n. 36, con riguardo alla localizzazione ed alla approvazione del progetto delle opere, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta, comunque denominati, la cui adozione richiede l’acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso di competenza di più amministrazioni sono ridotti della metà;
  • i termini di cui ai punti elencati precedentemente previsti per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, delle amministrazioni centrali, nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori e, decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole.

Nelle ZLS e nelle ZLS interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9.10.2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione delle zone franche doganali è proposta da ciascun Comitato di indirizzo ed è approvata con determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, da adottare entro 60 giorni dalla proposta.

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