Diritto privato, commerciale e amministrativo
11 Ottobre 2024
Sono gli aggiornamenti e le modifiche ai software utilizzati in ambito fiscale. Le implementazioni dei software fiscali devono considerarsi ormai una nuova fonte del diritto tributario perché vengono effettuate anche sulla base di provvedimenti normativi non definitivi.
Si tratta di una questione molto delicata perché ogni obbligazione tributaria viene ormai eseguita con l’apporto di apposite procedure software che dovrebbero basarsi su provvedimenti normativi certi e definitivi. In uno scenario del genere bisogna chiedersi se tale modus operandi, ovvero se si possono effettuare modifiche o sviluppi di software dichiarativi anche in assenza di provvedimenti normativi che li supportano, sia da ritenersi legittimo.
Nell’attuale stagione dichiarativa abbiamo avuto un esempio pratico di questa realtà. Il software di calcolo degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale è stato aggiornato e profondamente modificato, sulla base dei contenuti di un decreto ministeriale che non era stato ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Si tratta del D.M. 29.04.2024 con il quale sono state apportate significative modifiche ai calcoli del punteggio di affidabilità fiscale dei contribuenti per tenere conto, fra le altre, delle variabili congiunturali che hanno caratterizzato il periodo d’imposta 2023 (i c.d. correttivi anticrisi).
Il decreto in questione pur essendo datato 29.04.2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale soltanto il 10.09.2024. Ciò, tuttavia, non ha impedito all’Amministrazione Finanziaria di aggiornare il software “Il tuo ISA 2024 CPB” con la versione 2.0.0 del 15.06.2024.
Siamo di fronte a una situazione piuttosto paradossale che, forse per la prima volta in assoluto, mette in evidenza il primato delle procedure telematico-fiscali rispetto ai provvedimenti giuridici sottostanti.
Occorre prendere dunque atto che si possono modificare le modalità di calcolo delle pagelle sintetiche di affidabilità fiscale sulla base di un decreto ministeriale che manca di ufficialità perché non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Si tratta di una situazione che potrebbe far emergere rischi per il sistema fiscale e in particolar modo per i contribuenti. Occorre infatti chiedersi che cosa sarebbe potuto succedere nel caso in cui il testo del provvedimento normativo sulla base del quale si sono aggiornati le procedure software di calcolo, fosse stato poi modificato, in tutto o anche soltanto in parte, al momento della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Se il testo del decreto ministeriale in oggetto il cui oggetto è “modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2023”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 10.09.2024, n. 212 fosse stato diverso da quello, ancora non ufficiale, utilizzato per l’aggiornamento del software di calcolo i contribuenti sarebbero stati costretti, fuori tempo massimo, a rimettere mano ai calcoli e ai versamenti fatti dai contribuenti nei mesi di luglio e agosto.
Può darsi che quanto avvenuto con il provvedimento in questione sia solo una svista destinata a non ripetersi in futuro. Diversamente si dovrebbe prendere atto, una volta per tutte, che ormai chi produce e aggiorna i software si è arrogato la titolarità di una potestà normativa il cui rango, all’interno delle fonti del diritto, è tutto da scrivere.