Diritto del lavoro e legislazione sociale
19 Dicembre 2024
Tra le varie novità introdotte dall’ipotesi di accordo del 6.12.2024, vengono apportate diverse modifiche in materia di provvedimenti disciplinari e licenziamenti.
Dopo 9 mesi di negoziati, il 6.12.2024 è stata firmata l’ipotesi di accordo di rinnovo del ccnl Logistica, trasporto merci e spedizione. Diverse le novità del nuovo accordo, la cui efficacia temporale avrà effetto sino al 31.12.2027, tra cui modifiche in materia di provvedimenti disciplinari e in parte di licenziamenti. A seguito del rinnovo contrattuale, il lavoratore potrà essere sanzionato con i seguenti provvedimenti disciplinari (art. 32 del Ccnl: diritti e doveri del lavoratore, provvedimenti disciplinari e licenziamenti):
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa nella misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versare all’Inps;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 5 giorni (in precedenza fino a 10 giorni);
e) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 6 a 10 giorni.