Paghe e contributi

15 Febbraio 2025

Ccnl Carta PMI: welfare contrattuale dal mese di febbraio

Le aziende del settore devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di flexible benefit da mese di febbraio di ogni anno.

Dal 1.01.2019 l’indennità sostitutiva del premio di risultato (art. 9 del Ccnl) e l’Elemento di garanzia retributiva (art. 10 del Ccnl) vengono sostituiti da flexible benefits per un importo di 258 euro che le aziende dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti a partire dal mese di febbraio di ogni singolo anno da utilizzare entro il 31.12 dell’anno stesso.

Hanno diritto a tali benefits i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1.01 di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31.12 di ciascun anno:

– con contratto a tempo indeterminato;

– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 6 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1.01-31.12).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita e non indennizzata nel periodo dal 1.01-31.12.

I valori dei flexible benefits non sono riproporzionabili per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits