Paghe e contributi
15 Febbraio 2025
Le aziende del settore devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di flexible benefit da mese di febbraio di ogni anno.
Dal 1.01.2019 l’indennità sostitutiva del premio di risultato (art. 9 del Ccnl) e l’Elemento di garanzia retributiva (art. 10 del Ccnl) vengono sostituiti da flexible benefits per un importo di 258 euro che le aziende dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti a partire dal mese di febbraio di ogni singolo anno da utilizzare entro il 31.12 dell’anno stesso.
Hanno diritto a tali benefits i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1.01 di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31.12 di ciascun anno:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 6 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1.01-31.12).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita e non indennizzata nel periodo dal 1.01-31.12.
I valori dei flexible benefits non sono riproporzionabili per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.