Diritto del lavoro e legislazione sociale
18 Marzo 2024
Con interpello n. 57/2024 l’Agenzia delle Entrate ricorda i principi di definizione delle categorie omogenee di lavoratori a cui è consentito destinare misure di welfare aziendale, negando tale possibilità alla categoria “lavoratrici interessate da congedo obbligatorio”.
L’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 57/2024 ricorda i principi di definizione delle categorie omogenee di lavoratori a cui poter destinare misure di welfare aziendale, negando tale possibilità alla categoria “lavoratrici interessate da congedo obbligatorio”.
L’Agenzia torna sul tema del welfare aziendale e, nello specifico, sul tema dell’individuazione dei lavoratori a cui poter destinare beni e servizi di welfare, così come descritti nella risoluzione 25.09.2020, n. 55/E; l’art. 51, c. 2 del Tuir stabilisce che occorre che i benefit siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti.
A tal riguardo, l’Amministrazione Finanziaria ha più volte precisato che il legislatore, a prescindere dall’utilizzo dell’espressione ”alla generalità dei dipendenti” ovvero a ”categorie di dipendenti”, non riconosce l’applicazione delle disposizioni tassativamente elencate nel citato comma 2 quando le somme o servizi sono rivolti ad personam, ossia costituiscano vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori (vedasi circolari del Ministero delle Finanze 23.12.1997, n. 326 e 16.07.1998, n. 188; nonché circolari Agenzia delle Entrate 16.06.2016, n. 28/E e 29.03.2018 n. 5/E).