Imposte dirette
26 Luglio 2024
Per la Cassazione l’orientamento da privilegiare è quello di raccordare il domicilio al luogo di cura degli interessi economici e patrimoniali. Nonostante ciò, il legislatore nell’ambito della riforma fiscale ha optato per l’inverso parametro delle relazioni personali e familiari.
La Corte diCassazione (sentenza 18.07.2024, n. 19843) si è pronunciata in ordine alla portata dell’art. 2, c. 2-bis del Tuir relativo alla residenza in Italia delle persone fisiche emigrate in un Paese incluso nella c.d. “black list”.
Specificamente l’art. 2, c. 2-bis del Tuir dispone la persistente residenza nel territorio nazionale del contribuente sulla base di una presunzione legale relativa che imputa al contribuente l’onere di provare l’insussistenza di alcuno dei criteri di collegamento dettati dal c. 2, ossia che nell’anno controverso non avesse avuto in Italia “il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile”, avendo effettivamente spostato la residenza nello Stato di emigrazione.