Accertamento, riscossione e contenzioso

20 Giugno 2024

Cassazione torna a dare rilevanza a formalistici schemi contrattuali

La Corte di Cassazione, con la sentenza 13.06.2024, n. 16463, si è pronunciata sul diritto di deduzione fiscale di costi documentati da fatture emesse da "visuristi", per le certificazioni prestate a favore di un libero professionista (notaio).

Più precisamente, come peraltro rappresentato dalla parte ricorrente, la documentazione di spesa esibita risultava riferita in parte a spese sostenute “in nome e per conto” del cliente ed in parte a costi per “diritti ed onorari”. Per la Cassazione non appare revocabile in dubbio che, così come esplicitamente stabilito dall’art. 15, p. 3 D.P.R. 633/1972, le spese sostenute in nome e per conto di terzi (destinate ad essere rimborsate dai medesimi) non possano essere portate in detrazione come “costi” sostenuti: la ratio di tale disposizione, consente di connotare tali spese alla sola stregua di somme anticipate per conto di terzi e destinate, quindi, ad essere rimborsate.

Per la parte contribuente la CTR aveva ritenuto erroneamente che le spese per le certificazioni delle fatture passive emesse dai visuristi si riferivano ai clienti del notaio e costituissero spese anticipate dal ricorrente in nome e per conto degli stessi e da questi ultimi destinate ad essere rimborsate al professionista.

Essa non avrebbe però considerato, sempre per la parte contribuente, che, affinché le spese per le certificazioni possano essere riaddebitate per rivalsa dal notaio al proprio cliente come spese escluse da Iva, le medesime devono essere specificatamente documentate e riferibili alle singole pratiche e nel caso in controversia tale associazione non risultava possibile in quanto le fatture emesse dai visuristi cumulano una molteplicità di prestazioni riferite a diverse pratiche del notaio non identificabili singolarmente. L’unica opzione possibile, nel caso di specie, era dunque quella di far confluire le spese per visure nel compenso.

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