Diritto del lavoro e legislazione sociale
06 Aprile 2024
Con ordinanza 14.03.2024, n. 6787 la Corte di Cassazione ha giudicato illegittimo il licenziamento disciplinare irrogato a 16 dipendenti che avevano aderito a uno sciopero ritenuto non lesivo della produttività aziendale.
Nel caso in esame, per 16 lavoratori veniva disposto il licenziamento disciplinare poiché accusati di aver aderito ad uno sciopero ritenuto illegittimo dalla società datrice di lavoro; nella specie, l’azienda datrice di lavoro aveva ritenuto che la partecipazione allo sciopero integrasse un abbandono ingiustificato dal lavoro. Avverso tale provvedimento i dipendenti interessati impugnavano giudizialmente il licenziamento.
La Corte d’Appello di Bologna accertava che lo sciopero era stato indetto a seguito del mancato trasferimento, richiesto dall’Organizzazione Sindacale cui aderivano i dipendenti licenziati, di un lavoratore aderente ad altra Organizzazione Sindacale poiché ritenuto responsabile di aggressione e porto di tirapugni sul luogo di lavoro. Le finalità dello sciopero erano dunque legittime e riconducibili alla richiesta di tutelare l’interesse collettivo alla sicurezza sul posto di lavoro e all’incolumità dei lavoratori.
La Corte territoriale dichiarava quindi illegittimi i licenziamenti irrogati, ma avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per Cassazione.
Gli Ermellini confermavano la sentenza della Corte d’Appello dichiarando legittimo lo sciopero, dal momento che le motivazioni andavano ricondotte alla richiesta di piena tutela della sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c.