IVA
28 Settembre 2024
La Cassazione ritiene che l’art. 6, c. 6 D.Lgs. 471/1997 obblighi a distinguere, con conseguenze sanzionatorie e di detrazione dell’Iva diverse, tra Iva legale e quella addebitata in fattura per l’erronea applicazione dell’aliquota o individuazione del regime fiscale dell’operazione.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 19.09.2024, n. 25192, è tornata a pronunciarsi sul paradigma fiscale di “Iva non dovuta” in unione con il regime sanzionatorio previsto all’art. 6, c. 6 D.Lgs. 471/1997. Per la Cassazione nel caso di un’operazione erroneamente assoggettata a Iva in luogo del suo corretto regime fiscale di esenzione o di non imponibilità, non sussiste il diritto della detrazione da parte del committente/cessionario in quanto il diritto sussisterebbe solo nel caso di Iva erroneamente corrisposta sulla base di un’aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta.
Tale interpretazione per la Cassazione s’imporrebbe sia per il tenore letterale della disposizione, anche in virtù del diritto dell’Unione, che riconosce l’esercizio del diritto a detrazione soltanto alle imposte effettivamente dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti a un’operazione soggetta all’Iva, diritto che non si estende all’Iva dovuta per il solo fatto di essere stata indicata in fattura (CGUE, 13.12.1989, Genius Holding, C-342-87, punto 13; CGUE, 15.03.2007, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, C-35-05, punto 23; CGUE, 31.01.2013, LVK, C-643-11, punto 34).