Accertamento, riscossione e contenzioso
02 Maggio 2024
La Corte di Cassazione nell’ambito degli strumenti di difesa avverso l’accertamento sintetico è stata investita delle prerogative giuridiche della data certa affinché un documento sia idoneo a comprovare la mancata disponibilità degli indici di capacità contributiva.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 23.04.2024, n. 10894, in ordine ad un avviso di accertamento fondato sul c.d. “redditometro” ha ritenuto che la prova contraria può essere costituita anche dall’allegazione di una controdichiarazione di un negozio simulatorio, in quanto costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il contribuente può dare la prova contraria anche dimostrando che l’acquisto era assolutamente o relativamente (circa il corrispettivo) simulato, ovvero che i beni o gli importi contestati quali indici di capacità contributiva non siano effettivamente entrati nella sua disponibilità, in quanto derivanti da un atto simulato, che non ne implica la corrispondente e reale disponibilità economica (in tal senso anche Cass. 14.12.2021, n. 39831).
In contrario avviso alla sentenza della CTR che aveva ritenuto la controdichiarazione di un contratto simulato di acquisto di partecipazioni societarie con timbro postale apposto in calce, priva di data certa ed inidonea a vincere la presunzione del maggior reddito accertato, il giudice di Cassazione ha invece ritenuto che l’art. 2704 c.c. prevede la possibilità di utilizzare diversi strumenti idonei ad attribuire data certa e documenti, consentendo di provare tale data anche con riferimento ad ogni “fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”.