Società e contratti
01 Agosto 2024
Intervento sull’interposizione fittizia nel caso l’amministratore di fatto di una società di capitali operi creando dissociazione tra l’apparenza di una titolarità meramente formale del reddito della società e un personale possesso del reddito dell’amministratore di fatto.
La Corte di Cassazione interviene in tema di interposizione fittizia nel caso l’amministratore di fatto di una società di capitali operi uti dominus, creando una evidente dissociazione tra l’apparenza di una titolarità meramente formale del reddito della società ed un personale possesso del reddito dell’amministratore di fatto, che violando le prerogative di presidio dell’obbligazione tributaria comporta l’operatività dell’art. 37, c. 3 D.P.R. 600/1973.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 25.07.2024, n. 20778, si pronuncia sull’istituto dell’interposizione fittizia previsto all’art. 37, c. 3 D.P.R. 600/1973 per il quale testualmente: “In sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona”.