Diritto privato, commerciale e amministrativo

14 Marzo 2024

La Cassazione penale sul superbonus

Via libera al sequestro del credito d'imposta presso le banche cessionarie anche se in buona fede (Cass., sent. n. 3108/2024).

Non conta la buona fede del cessionario che ha acquistato crediti d’imposta da superbonus conseguenti ad un’operazione costituente reato. È questo ciò che si desume dalla sentenza della Cassazione penale n. 3108/2024. Secondo i giudici della Suprema Corte, i crediti acquisiti dai terzi cessionari ai sensi dell’art. 121, c. 1, lett. b) D.L. 34/2020 costituiscono cose pertinenti al reato e pertanto, ai fini del sequestro preventivo impeditivo di cui all’art. 321, c. 1 c.p.p., rileva soltanto l’esistenza di un collegamento tra il reato e il bene.

Diventa perciò irrilevante la buona fede del terzo cessionario, così come è altrettanto irrilevante accertare la sua eventuale responsabilità, essendo sufficiente il fatto accertato che la disponibilità del credito possa costituire un pericolo. Tale interpretazione è perfettamente in linea con il disposto del citato art. 321, c. 1, che così dispone:

“Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato”.

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