Accertamento, riscossione e contenzioso
06 Giugno 2024
La Cassazione ritiene rilevante la bassa redditività del contribuente nella verifica del criterio della normalità, ma considera la crisi di settore un dato empirico non rilevante.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 24.05.2024, n. 14622 si è pronunciata in ordine al ricorso erariale per la riforma della sentenza del giudice regionale favorevole al contribuente in ordine a un avviso di accertamento notificato a seguito di un controllo fondato sul rilevamento del gasolio mensilmente acquistato al fine di appurare la corretta fatturazione delle prestazioni eseguite.
La parte pubblica lamentava la violazione degli artt. 2697, 2727, 2729, 2732, c. 2, e 2735 c.c., con violazione, anche consequenziale, degli artt. 39, c. 1, lett. d) D.P.R. 600/1973 e 54, c. 2 D.P.R. 633/1972.
L’Amministrazione Finanziaria richiama nel ricorso gli orientamenti di legittimità per i quali l’accertamento analitico induttivo dei redditi d’impresa è consentito e supportato da presunzione di legittimità dall’art. 39, c. 1, lett. d) D.P.R. 600/1973, qualora l’Ufficio abbia sufficientemente motivato, sia specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio, sia dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata.