Diritto del lavoro e legislazione sociale

04 Aprile 2024

Cassazione: no al licenziamento per mancata comunicazione indirizzo

La sentenza 28.03.2024, n. 8381 ribadisce il principio di proporzionalità delle sanzioni disciplinari, tutelando i diritti dei lavoratori e promuovendo relazioni lavorative equilibrate.

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 28.03.2024, n. 8381 rappresenta un importante punto di riferimento per la giurisprudenza del lavoro, affrontando la questione della proporzionalità delle sanzioni disciplinari in risposta a specifiche violazioni commesse da un lavoratore.

Analisi giuridica della sentenza – La Corte ha rilevato che, secondo l’art. 18, c. 4 dello Statuto dei Lavoratori, modificato dalla L. 92/2012, un licenziamento deve essere giustificato da una causa reale e seria, assente in questo caso. La mancata comunicazione del nuovo indirizzo da parte del lavoratore, pur costituendo una violazione delle obbligazioni contrattuali, non giustifica un licenziamento, ma andrebbe sanzionata con misure disciplinari meno severe, come la multa, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).

Il principio di proporzionalità della sanzione disciplinare – Il caso evidenzia il principio di proporzionalità della sanzione disciplinare, secondo cui ogni misura punitiva deve essere adeguata alla gravità dell’infrazione commessa. La Corte ha stabilito che il licenziamento per un’infrazione minore, come la mancata comunicazione di un cambio di indirizzo, contravviene a tale principio, configurandosi come una reazione eccessiva da parte del datore di lavoro.

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