IVA
21 Gennaio 2025
La Cassazione ribadisce che la mancata registrazione in reverse charge comporta sanzioni di natura sostanziale per incompletezza e non regolarità delle registrazioni contabili.
La Cassazione si è occupata delle sanzioni per mancata registrazione di fatture in reverse charge; si tratta di violazioni di carattere sostanziale per incompletezza e non regolarità delle registrazioni contabili (ord. 6.12.2024, n. 31274).
Nel fatto, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato a una società, negli anni 2007 e 2008, violazioni in materia di Iva per omessa o inesatta annotazione sui registri delle vendite di fatture relative agli acquisti di beni o ai servizi imponibili intracomunitari con applicazione dell’art. 6, c. 1 D.Lgs. 471/1997.
La società ricorreva e la C.T.P. dichiarava dovute unicamente le sanzioni per le violazioni di carattere formale, determinate nella misura minima di legge in quanto le inadempienze accertate a carico della contribuente società non avevano generato danni erariali.