Diritto del lavoro e legislazione sociale
30 Gennaio 2025
La Cassazione chiarisce che l’uso dei permessi della L. 104/1992 deve essere valutato considerando non solo il tempo dedicato all’assistenza diretta, ma anche le attività accessorie, escludendo approcci puramente quantitativi.
Con ordinanza 17.01.2025, n. 1227 la Corte di Cassazione interviene su un tema delicato e dibattuto quale l’abuso dell’utilizzo dei permessi ex L. 104/1992 per l’assistenza a familiari disabili. Con la suddetta ordinanza la Corte ribadisce che l’assistenza deve essere valutata considerando non solo il tempo dedicato in maniera diretta al disabile, ma anche le attività accessorie e strumentali necessarie per garantirne il benessere.
Caso affrontato – Il lavoratore veniva licenziato poiché accusato di aver utilizzato impropriamente i permessi previsti dalla legge per l’assistenza ai disabili. Secondo il datore di lavoro, il dipendente aveva dedicato solo una parte del tempo dei giorni di permesso all’effettiva assistenza del familiare impiegando il resto per attività personali. Il lavoratore ribatteva sostenendo di aver utilizzato il tempo anche per attività connesse all’assistenza quali, ad esempio, l’acquisto di medicinali e beni essenziali.