Società e contratti
15 Luglio 2024
La Cassazione chiarisce gli effetti della vicenda estintiva che nella fusione per incorporazione, ma anche nella fusione c.d. propria e nella scissione totalitaria, si conseguono in seguito alla cancellazione dal Registro delle Imprese delle società incorporate o della scissa.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 3.07.2024, n. 18261, si è pronunciata su questioni sostanziali e processuali strettamente correlate e relative:
Tali questioni non esauriscono la loro rilevanza nell’ambito del fallimento, ma sono parimenti rilevanti nell’ambito del rapporto tributario.
In ordine alla prima tematica, la Cassazione ha rilevato come in epoca anteriore alla riforma del diritto societario, l’originaria formulazione dell’art. 2504, c. 4, c.c. disponesse: “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte” dalla quale la prevalente giurisprudenza faceva derivare l’inquadramento della fusione per incorporazione come fenomeno di successione a titolo universale, in virtù del quale si determinava l’estinzione della società incorporata.