Amministrazione e bilancio
09 Maggio 2024
Unioncamere ha pubblicato il 18.03.2024 la nuova versione del “Manuale operativo per il deposito Bilanci al Registro delle Imprese. Campagna bilanci 2024”, che descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei bilanci e degli elenchi soci nel 2024.
Il termine di presentazione del bilancio al Registro delle Imprese è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione (art. 2435 c.c.). L’art. 2364 c.c., richiamato per le S.r.l. dall’art. 2478-bis c.c., stabilisce che l’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero oltre tale termine, ma entro 180 giorni, qualora lo statuto lo consenta, per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato o qualora sussistano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.
Secondo l’art. 2631 c.c., “gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa aumentata di un terzo, in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci”.
In assenza di approvazione del bilancio d’esercizio, permane l’obbligo della dichiarazione dei redditi e il versamento dell’Ires a saldo. Qualora sia stato nominato l’organo di controllo, anche i sindaci incorrono nella medesima responsabilità degli amministratori. Nel caso in cui non procedano alla convocazione dell’assemblea né gli amministratori, né i sindaci, la convocazione può essere richiesta direttamente dai soci, nei modi e nei termini previsti dallo statuto sociale, fino a richiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria ex art. 2367 c.c.
La legge non prevede il deposito “del progetto di bilancio”, poiché ci troveremmo di fronte a un deposito atipico. Nonostante la mancata previsione normativa, alcuni uffici del Registro delle Imprese, su espressa indicazione del competente Giudice del Registro, considerano accettabile tale adempimento, pur se facoltativo. In tal caso, nelle note occorre indicare che si tratta di deposito di bilancio non approvato (MISE, circolare 6.05.2016, n. 3689/C) allegando, oltre al bilancio non approvato, il verbale di assemblea deserta o il verbale di non approvazione.
Nella guida operativa di Uniocamere, come ogni anno, sono indicate le specifiche modalità per la società che ha posto in essere operazioni straordinarie o che è sottoposta a procedure concorsuali.
Nel caso la società abbia effettuato una trasformazione regressiva, ossia da società di capitali si sia trasformata in società di persone prima dell’approvazione del bilancio, non è tenuta alla presentazione e deposito del bilancio stesso. Diversamente, qualora la società di persone si sia trasformata in società di capitali, trasformazione progressiva, la società deve presentare il bilancio per l’intero esercizio a prescindere dalla data di trasformazione.
Non devono presentare il bilancio di esercizio le società fallite o in concordato fallimentare e in liquidazione coatta amministrativa o straordinaria; lo devono invece presentare nei termini stabiliti le società in concordato preventivo e quelle con accordo di ristrutturazione del debito.
Particolare è il deposito del bilancio consolidato sociale per gruppi di imprese sociali dove il deposito del bilancio di esercizio e del bilancio sociale consolidato si configurano come unico adempimento. Comunque, pur trattandosi di un unico adempimento, non è possibile depositare i 2 bilanci mediante un’unica pratica. Quindi, dopo avere provveduto al deposito del bilancio d’esercizio, le imprese che depositano il bilancio socialeconsolidato presentano un’ulteriore pratica indicando nelle note gli estremi relativi al deposito del bilancio d’esercizio al fine dell’applicazione del corretto diritto di segreteria e dell’imposta di bollo. Il bilancio consolidato sociale non è soggetto al formato XBRL e va depositato esclusivamente in formato PDF/A.