Accertamento, riscossione e contenzioso
11 Ottobre 2022
Per la Corte di Cassazione (ord. 19401/2022), se il contribuente richiede la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, la contestazione in ordine all'an della pretesa tributaria è possibile, ma non per vizi di notifica delle cartelle.
Un contribuente impugnava un preavviso di iscrizione ipotecaria, lamentando il difetto di notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche all’atto stesso.
In grado d’appello, la C.T.R., nel respingere il gravame del contribuente, evidenziava che l’istanza di rateizzazione delle cartelle sottese all’atto impugnato, pur non implicando acquiescenza, configurava comunque un atto incompatibile, da un lato, con la volontà di avvalersi della prescrizione e, dall’altro, con la domanda giudiziale con la quale si allega il difetto di notificazione delle cartelle prodromiche.
Giunto il giudizio in Cassazione, nel respingere il ricorso del contribuente, nell’ordinanza n. 19401/2022 la Corte di legittimità ha ricordato (Cass., Sez. V, 3.12.2020, n. 27672) che, se è vero che la domanda di rateazione non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all’an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c. ed è incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento.
Secondo la Cassazione non si pongono in contrasto con tale orientamento le sentenze della Cassazione 26.06.2020, n. 12735 e 1.03.2021, n. 5549.
Secondo la prima decisione, in materia tributaria non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione, l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass. n. 3347/2017).
La seconda pronuncia si limita a precisare che il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva.
Ad ogni buon conto, secondo la Corte di Cassazione non si vede come il contribuente possa richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, se non dopo avere avuto piena conoscenza di tale atto (il quale è “l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute“, art. 10, c. 1, lett. b) D.P.R. 602/1973) e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato (art. 21, c. 1, secondo periodo D.Lgs. 546/1992); detta piena conoscenza costituisce l’imprescindibile presupposto logico-giuridico della richiesta di rateizzazione (Cass., Sez. V, 16.02.2022, n. 5160) e da ciò discende ulteriormente, a valle, che (come chiarito anche da Cass. 8.02.2017, n. 3347) nel caso in cui il contribuente abbia richiesto la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la contestazione in ordine all’an della pretesa tributaria è, sì, possibile, ma non per vizi di notifica delle cartelle (che, come detto, si presumono conosciute, Cass. 27.05.2021, n. 14781) e sempre che “non siano scaduti i termini di impugnazione” delle cartelle di pagamento.