Accertamento, riscossione e contenzioso
11 Settembre 2024
La copia della cartella di pagamento originariamente cartacea non deve essere necessariamente sottoscritta digitalmente in caso di notifica a mezzo PEC.
Nel caso in cui l’Agente della Riscossione provveda a notificare a mezzo PEC una cartella di pagamento, inviando copia su supporto informatico di un atto della riscossione originariamente formato su supporto cartaceo, tale documento, per la sua validità e regolarità, non deve essere necessariamente sottoscritto con firma digitale, stante la mancanza di prescrizioni normative specifiche sul tema, che si attestino su una differente direzione, rispetto alla posizione appena accennata.
In pratica, si asserisce e ammette che un atto riscossivo (cartella di pagamento, intimazione di pagamento, ecc.) non debba recare necessariamente la sottoscrizione digitale da parte del funzionario competente.