Accertamento, riscossione e contenzioso
04 Maggio 2024
La Corte di Cassazione (ordinanza n. 10493/2024) ha ribadito il principio secondo cui è illegittima la cartella esattoriale che non riporta nella motivazione le modalità di calcolo degli interessi e la disposizione normativa a cui fa riferimento.
Il caso giunto in Cassazione riguarda una cartella esattoriale impugnata da una società contribuente relativa a un controllo automatizzato per omesso versamento Iva. Nei primi due gradi di giudizio venivano rigettate le tesi della società contribuente che ricorreva quindi in Cassazione.
In particolare, la società eccepiva l’illegittimità della cartella esattoriale in ragione del fatto che essa fosse priva di motivazione in relazione alla modalità di calcolo degli interessi dovuti. Va osservato a tale fine che la cartella esattoriale era il primo atto con il quale l’Amministrazione Finanziaria richiedeva la pretesa erariale, non avendo precedentemente notificato l’avviso di irregolarità.
I giudici di legittimità, sulla scorta della decisione a Sezioni Unite n. 22281/2022, accolgono le ragioni del contribuente e affermano che, se la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione, essa deve indicare, oltre all’importo richiesto, la fonte normativa relativa agli interessi pretesi, la quale può anche essere implicitamente desunta dall’individuazione specifica della tipologia e della natura oggetto della pretesa, e cioè dal tipo di tributo a cui questi si riferiscono, e la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti.