Imposte dirette
07 Giugno 2024
Le plusvalenze da cessione di partecipazioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
In caso di cessione di partecipazioni in una società italiana da parte di un soggetto non residente (iscritto all’Aire), la relativa plusvalenza è tassata solo negli Usa e non in Italia, applicandosi le previsioni della convenzione che prevalgono sulla norma interna. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 3.06.2024, n. 123.
Il caso esaminato ha riguardato una persona fisica, munita di doppia cittadinanza Italia-Usa, residente negli Usa e assunta da una società negli Stati Uniti. Avendo ceduto la partecipazione posseduta in una società italiana ai propri fratelli (anch’essi soci) con realizzo di plusvalenza, con l’interpello è stato chiesto di chiarire il luogo in cui tassare la plusvalenza realizzata dalla vendita.
Preliminarmente è stato ricordato che, in base alla normativa interna (art. 23, c. 1, lett. f) Tuir), in capo ai soggetti non residenti, si considerano prodotte in Italia le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti.