Società e contratti
10 Novembre 2022
Istruzioni per il credito d'imposta previsto dall’art. 28, D.L. n. 34/2020 e più volte prorogato.
Con il codice credito “H8” va indicato il credito d’imposta commisurato ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e ai canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo, previsto dall’art. 28, D.L. 34/2020. La misura agevolativa è stata successivamente prorogata dall’art. 77, c. 1, lett. b) e b-bis) D.L. 104/2020, dall’art. 8, D.L. 137/2020, dall’art. 4, D.L. 149/2020, dall’art. 1, c. 602 L. 178/2020 e dall’art. 4 D.L. 73/2021.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ed è fruibile in forma automatica, ossia il suo utilizzo non è subordinato alla presentazione di un’apposita istanza di ammissione al beneficio.
Il credito d’imposta è utilizzabile in diminuzione delle imposte sui redditi e in compensazione ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241. Il credito d’imposta può essere ceduto ai sensi dell’art. 122 D.L. 34/2020.
Per la compensazione del credito tramite modello F24 va utilizzato il codice tributo “6920”.
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c. 53 L. 24.12.2007, n. 244, e di cui all’art. 34 L. 23.12.2000, n. 388.
La sezione deve essere compilata solo dai soggetti che maturano il diritto al beneficio (locatario e conduttore), anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito medesimo. I cessionari, invece, non devono compilare il quadro RU. Questi ultimi sono tenuti a riportare il credito d’imposta nel presente modello solamente se utilizzano il credito ceduto nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione in diminuzione delle imposte sui redditi e/o relative addizionali; in tal caso, indicano l’importo utilizzato a scomputo dell’imposta dovuta nel quadro RS, rigo RS450.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU7, colonne 4 e 5, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12. Nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta spettante con riferimento ai canoni di locazione e/o affitto relativi ai mesi agevolati ricadenti nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione. Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione, totale o parziale, del credito d’imposta ai sensi dell’art. 122 D.L. 34/2020, riportando nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Pertanto, il credito d’imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.
Esempio – La società Verdi snc, con attività di panificio (codice ATECO 10.71.10), ha maturato un credito di imposta di 3.000 euro con riferimento ai canoni di locazione dell’immobile, ad uso non abitativo, versati nell’anno 2021. Si esemplifica in allegato la compilazione del quadro RS e RU.