Altre imposte indirette e altri tributi
02 Gennaio 2025
Le strutture ricettive, incluse le imprese che svolgono attività agrituristica, devono provvedere al pagamento del canone di abbonamento TV speciale nel momento in cui detengono uno o più apparecchi radiofonici o televisivi.
Va premesso che le strutture ricettive, incluse le imprese che svolgono attività agrituristica, provvedono al pagamento del canone TV non attraverso la bolletta di consumo dell’energia elettrica, come accade per le persone fisiche.
Le aziende agrituristiche sono inserite nella categoria D, perché assimilabili alle strutture ricettive e scontano il cosiddetto canone speciale.
Devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.
L’importo del canone speciale può essere dedotto dal reddito d’impresa, qualora sussistano i presupposti fiscali ai sensi del D.P.R. 22.12.1986, n. 917. Ai sensi dell’art. 17 D.L. 6.12.2011, n. 201, le imprese e le società devono indicare in dichiarazione dei redditi il numero di canone speciale alla radio o alla televisione per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.